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I diritti fondamentali nel grundgesetz della repubblica federale di Germania

Páginas83-110
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EL SISTEMA DE GOBIERNO PAR LAMENTARIO EN ALEMANIA COMO FACTOR DE ESTABI LIDAD
I DIRITTI FONDAMENTALI NELGRUNDGESETZ
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA*
1. La collocazione e la definizione dei diritti fondamentali nel Grundgesetz
non può essere disgiunta dalla garanzia loro accordata. Il Parlamentarischer
Rat, che discusse e formulò negli anni 1948-49 il Grundgesetz, partí dall’idea
che i diritti fondamentali previsti nel testo costituzionale dovevano essere
effettivamente garantiti. La definizione dei diritti fondamentali costituisce il
primo passo verso una effettiva tutela di essi ed a tale definizione si giunge
tenendo conto soprattutto delle esigenze della loro tutela.
Nella formulazione della sezione sui diritti fondamentali del Grundgesetz
ci si riferi ai diritti fondamentali della costituzione di Francoforte del 1849
(mai entrata in vigore), alle previsioni contenute a riguardo nella costituzione
di Weimar del 1919 e nel progetto di dichiarazione generale dei diritti dell’uomo
delle Nazioni Unite. Nel Grundgesetz furono accolti la maggior parte degli antichi,
classici diritti fondamentali, che anche nella vita costituzionale tedesca sono
configurati come veri e propri diritti fondamentali individuali, in parte secondo
le fo rmulaz ioni trad iziona li, in pa rte dand o formul azioni n uove all e
corrispondenti previsioni. Fu inoltre aggiunta la previsione di nuovi diritti
fondamentali come il diritto alla vita o all’incolumità fisica (art. 2 comma 2,
frase 1 GG), l’uguaglianza tra uomo e donna, non solo dal punto di vista della
cittadinanza (art. 3 comma 2 GG), il diritto di rifiutare il servizio militare con
le armi (art. 4 comma 3 GG), il diritto alla libera informazione mediante fonti
che siano a tutti accessibili (art. 5 comma 1, frase 1 GG), il diritto alla libera
scelta della professione e del posto d i lavoro (art. 12 comma 1, frase 1 GG), la
tutela dei singoli alla cittadinanza onde evitare che diventino apolidi (art. 16
comma 1, GG) e il diritto di asilo (art. 16 comma 2, frase 2 GG). Nell’accogliere
nel Grundgesetz sia i tradizionali che i nuovi diritti fondamentali, ci si discostò
consapevolmente dalla costituzione di Francoforte del 1849 che accanto ai
diritti di libertà conteneva un programma di riforme «comprendente ampi settori
della vita política, económica e culturale, senza peraltro concedere al singolo
una pre tesa giurid ica alla loro a ttuazion e e si impegnava p iuttosto la
legislazione a disciplinare quei settori in una forma nuova, secondo criteri
ispirati alle idee di libe rtà dominanti in quell’epoca (anno 1848) 1». L’ambito
*Traduzione italiana a cura della dr. Alessandra Ippoliti.
1G. ANSCHÜTZ,Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, 1933", 507.
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CHRISTIAN STARCK
dei diritti fondamentali previsti dal Grundgesetz non fu neppure esteso in modo
cosi ampio come invece era avvenuto per i diritti fondamentali della costituzione
di Weimar, che erano stati visti «come il precipitato della cultura giuridica
tedesca contemporanea e, nello stesso tempo, da vari punti di vista, come il
programma di un futuro sviluppo del diritto»2.
Questo orientamento di limitazione fu la necessaria c onseguenza del-
l’intenzion e de l P arlamentarischer Rat di garantire eff ettivamente i diritti
fondamentali e di utilizzarli a tal fine come criteri di valutazione in sede di
contrallo da parte dei giudici.
I diritti fondamentali sono in parte contenuti nella prima sezione del
Grundgesetz, in parte c ollocati in altre sezioni. Al di fuori del catalogo dei diritti
fondamentali della prima sezione si trovano dei diritti che, nella loro essenza,
sono equivalenti ai diritti fondamentali e che perciò, dal punto di vista del
diritto costituzionale, sono equiparati ad essi (art. 93 comma 1, n. 4a), cosi i
diritti dell’art. 20 comma 4 (diritto di resistenza), dell’art. 33 (uguali diritti e
doveri politici per tutti i tedeschi; uguale diritto di accesso a pubbliche funzioni
per ogni tedesco in base alle sue attitudini, capacita e competenze specifiche;
indipendenza da qualsiasi confessione re ligiosa dei diritti civili, politici e di
quelli relativi al pubblico impiego), dell’art. 38 (elettorato attivo e passivo al
Bundestag), dell’art. 101 comma 1, frase 2 (pretesa ad un giudice precostituito
dalla legge), dell’art. 103 (pretesa di essere sentiti in giudizio; esclusione della
retroattività in materia penale e divieto di essere punito per più di una volta
per la medesima azione) e dell’art. 104 (tutela per ogni limitazione della libertà
personale).
2a. In Germania come negli altri Paesi dell’Europa occid entale la storia
dei diritti fondamentali è, fino al XX secolo, strettamente collegata al carattere
programmatico delle enunciazioni relative a questi d iritti. Cosi in Germania i
diritti fonda mentali divennero giuridic amente operanti —già durante la
costi tuzione di Wei mar— soltan to in virtù dell a legislazi one. Second o
Anschütz gli articoli della costituzione riguardanti i diritti fondamentali non
costituivano diritto effettivamente vigente, ma «direttive per leggi da emanare».
Anschü tz tuttavia ric onobbe ad alcuni d iritti fondam entali un’effi cacia
immediata3, senza che ciò abbia tuttavia determinato nella prassi giurid ica
alc un mut amen to con r ifer iment o alla limi tata r ileva nza d ei dir itti
fondamentali4. I diritti fondamentali del Grundgesetz hanno ottenuto rispetto a
quelli enunciati dalla costituzione di Weimar, un potenziamento della loro
effieacia. Ciò è avvenuto essenzialmente per le seguenti ragioni: il Grundgesetz
riconosce i diritti dell’uomo della tradizione giusnaturalistica cosi come si
sono venuti evolvendo nel corso del loro sviluppo storico (art. 1 comma 2 GG);
prescrive che la legislazione sia vincolata al riguardo dei diritti fondamentali
2G. ANSCHÜTZ,op. cit., 510.
3G. ANSCHÜTZ,op. cit., 514 ss.
4Christ ian STA RCK,En twicklun g d er G rundrecht e in Deu tschland , in Immeng a (a cura di)
Rechtswissenschaft und Rech tsentwicklung 1980, 89 , 98 ss.

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