Capitolo Undicesimo. L'algoritmo e la persona tra una 'riforma di sistema necessitata' e un'interpretazione eticamente orientata - Parte Seconda. Diritti della persona e “intelligenze” artificiali - I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali - Libros y Revistas - VLEX 1027031653

Capitolo Undicesimo. L'algoritmo e la persona tra una 'riforma di sistema necessitata' e un'interpretazione eticamente orientata

AutorRemo Trezza
Páginas281-285
281
I dIrIttI della persona tratecnIcheeI ntellIgenzeartIfIcIalI.
casI, questIonI, prospettIve
CApITOLO uNDICEsImO
L’ALGORITmO E LA pERsONA TRA uNARI FORmA DI sIsTEmA
NECEssITATAE uNINTERpRE TAZIONE ETICAmENTE ORIEN TATA
1. cOnsideraziOni alla luc e delle risOluzi Oni del parlaMentO
eurOpeO del 20 OttObre 2020 e del 20 gennaiO 2021
Il 20 ottobre 2020 rappresenta una data importante per l’arricchimento
del dibattito relativo alla trilogia “intelligenza articiale-diritto-etica”. Il
Parlamento europeo, infatti, ha emanato una Risoluzione inerente i risvolti
etico-giuridici delle nuove tecnologie, tra le quali rientrano a pieno titolo i
sistemi di intelligenza articiale e i sistemi robotici. Rispetto al dibattito aperto
in tema di scissione tra “variabili algoritmiche” e “valori giuridici”, sembra
che il Parlamento europeo sia andato nell’ottica della tesi da me propugnata
anzitempo. Le variabili algoritmiche, infatti, vanno introiettate con i valori
giuridici. Questo compito spetterà, come detto a più riprese, all’homo juridicus,
il quale avrà l’onere di riferirle all’homo informaticus afnché possa rendere la
macchina “eticamente agente”.
Il Parlamento ha ritenuto, per tale ragione, che qualsiasi nuovo quadro
normativo in materia di I.A. che preveda obblighi giuridici e principi etici
per lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo dell’intelligenza articiale, della
robotica e delle tecnologie correlate dovrebbe rispettare pienamente la Carta
dei diritti fondamentali dell’U.E. e rispettare di conseguenza la dignità
umana, l’autonomia e l’autodeterminazione dell’individuo, impedire i danni,
promuovere l’equità, l’inclusione e la trasparenza, eliminare le distorsioni
e la discriminazione, anche per quanto riguarda le minoranze, e rispettare
i principi della limitazione degli effetti esterni negativi nelle tecnologie
utilizzate, della “spiegabilità” delle tecnologie e la garanzia che le tecnologie
siano al servizio delle persone e non siano intese a sostituirle o a decidere
per loro, con il ne ultimo di accrescere il benessere umano di ognuno.
Questa riessione, parte del testo della Risoluzione, sembra ulteriormente
avallare la tesi per cui la macchina potrà soltanto svolgere una funzione
“servente” all’uomo, in un’ottica di completa umanizzazione della macchina
e non di disumanizzazione dell’uomo1. Non solo! Bisognerà che la macchina
1 Si legge, infatti, nella Risoluzione, a conferma della tesi su esposta, quanto segue: “ritiene
che l’intelligenza articiale, la robotica e le tecnologie correlate debbano essere commi-
surate alle esigenze umane, in linea con il principio secondo cui il loro sviluppo, la loro
diffusione e il loro utilizzo dovrebbero sempre essere al servizio degli esseri umani e mai

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