Capitolo Dodicesimo. Le neuroscienze e il detenuto-persona tra consenso, trattamento e invasività della tecnica - Parte Seconda. Diritti della persona e “intelligenze” artificiali - I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali - Libros y Revistas - VLEX 1027031697

Capitolo Dodicesimo. Le neuroscienze e il detenuto-persona tra consenso, trattamento e invasività della tecnica

AutorRemo Trezza
Páginas287-291
287
I dIrIttI della persona tratecnIcheeI ntellIgenzeartIfIcIalI.
casI, questIonI, prospettIve
CApITOLO DODICEsImO
LE NEuROsCIENZE E IL DETENuTO -pERsONA TRA CONsENsO,
TRATTAmENTO E INvAsIvITà DELLA TECNICA
1. cOnsideraziOni di aMpiO respirO e sOluziOni DE juRE CONDENDO
L’indagine di ricerca si può sviluppare nel cominciare a dirimere un
presupposto di base, ovvero bisogna chiedersi quale sia la natura giuridica
attribuibile al trattamento penitenziario1. Solo riuscendo a comprendere quale
sia la qualicazione attribuibile al trattamento anzidetto sarà, poi, possibile
stabilire quale sia l’incidenza che su quest’ultimo possa avere la tecnica
neuro-scientica2.
Il trattamento penitenziario, che va costruito ad arte – come se fosse un
vestito – sulla “pelle del detenuto”, afnché questo possa essere rieducato
(art. 27 cost.) e, dunque, re-immesso nella società, potrebbe essere descritto
da una duplice prospettiva3. La prima è quella per cui il detenuto abbia
necessità di essere “supportato psicologicamente” e, in tale ottica, si potrebbe
parlare di “trattamento psicologico”; la seconda, invece, è quella per cui il
detenuto potrebbe aver bisogno di speciche competenze mediche che,
insieme, riescano a sollevarlo dall’indigenza carceraria (leggasi, a tal uopo,
“trattamento medico”).
La premessa da cui si è partiti e, dunque, la possibile compresenza
e compenetrazione, nell’unico raggio di trattamento penitenziario, del
trattamento psicologico e del trattamento medico (ciò con toglie che nella
visione pratica delle dinamiche se ne possano riscontrare altre tipologie),
dà l’opportunità di soffermarsi sulla specicità singolare dei mezzi neuro-
scientici utilizzabili per il trattamento tout court inteso.
1 Sui trattamenti penitenziari si veda, ex multiis, f. fIorentIn, c. fIorIo, La riforma dell’ordina-
mento penitenziario, Milano, 2019; m. colamussI (a cura di), La nuova disciplina penitenziaria,
Torino, 2020.
2 Sul rapporto intercorrente tra neuroscienze e diritto, si rinvia, tra tutti, a a. santosuosso,
Le neuroscienze e il diritto, Roma, 2009; l. PalazzanI, r. za nnottI (a cura di), Il diritto nelle
neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli, Torino, 2013; s. fusellI, Diritto, neuroscienze, lo-
soa. Un itinerario, Sant’Arcangelo di Romagna, 2014.
3 Trattamento penitenziario e nalità rieducativa sono un binomio inscindibile. Su tale
aspetto, si veda, tra tutti, f. fIorentIn (a cura di), La tutela preventiva e compensativa per i
diritti dei detenuti, Torino, 2019.

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