Istituzioni buone e istituzioni cattive - Parte Prima - Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilità civile - Libros y Revistas - VLEX 1027972239

Istituzioni buone e istituzioni cattive

AutorPaolo Cendon
Cargo del AutorProfessore Emerito Università di Trieste
Páginas43-59
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IL PREZZO DELLA FOLLIA. LESIONE DELLA SALUTE MENTALE E RESPONSABILITÀ CIVILE
CAPITOLO SECONDO
ISTITUZIONI BUONE E ISTITUZIONI CATTIVE
1. Le questioni centrali
Superate così certe riserve di principio, è possibile affrontare adesso le questioni
più strettamente tecniche che interessano la salute psichica e la sua tutela.
Occorre in fatti stabilir e, da un canto, quali si ano le fattispeci e l egislative
suscettibili di assumere rilievo sul terreno della responsabilità civile: identificando
in particolare i diversi criteri di collegamento che, a seconda delle modalità dello
scontro, possono essere messi in gioco dalla vittima.
Sotto il profilo dell ’ingiustizia del danno, oss ia per un’individuazi one del
valore che l’ordinamento italiano attribuisce concretamente a questo interesse, si
tratterà di far scaturire lo statuto aquiliano della follia —per quanto possibile— dal
seno delle stesse disposizion i no rmative che in qu alsiasi modo contribuiscano a
delinearlo.
E resta infine l’esigen za di precis are tutti i capitoli e le ripercussioni negative
che d evono e ssere p resi spe cifica mente i n esame , nel cor so del g iudizi o di
resp onsabi lità, pe r la defi nizion e dell’a mmonta re del ri sarcim ento spe ttante
all’infermo di mente.
2. Le fattispecie di responsabilità extracontrattuale
Cominciando allora dal primo punto (fattispecie legali e criteri d’imputazione)
si può osservare come il panorama dei ri ferimenti testuali, astrattamente utilizzabili,
non sia diverso da quello abituale per le lesioni dell’integrità fisica, salva soltanto
l’opportunità di distinguere a seconda che il disturbo mentale messo in causa si sia
prodotto q uale diretta conseguenza di —oppure indipendentemente da— un tra u-
ma di natura corporea: da intendersi, quest’ultimo, soprattutto come ferita al capo
che in qualche modo abbia inciso sui centri cerebrali o nervosi della vittima.
Nel primo caso1, proprio pe rché la meccanica dell’incide nte appare quella
consueta, non v’è alcuna restriz ione nel ventaglio di possibilità difensive che si
1Al quale occorre t ecnicamente assimilare —salva un’eventuale maggior difficoltà, in taluni
casi, per l’accerta mento di el ementi come la ca usalità o la co lpevolezza — l’i potesi di
malformazio ni nello sviluppo del feto, destinate a pro durre nel futuro nato un rit ardo
mentale, e conseguenti a traumi fisici o psichici , o a malattie infettive procurate o trasmesse
alla madre dall’autore dell’illecito (oppure a intossicazio ni, avvelenamenti, contagi, lesioni
di qualsias i gen ere d urante la gravidanza , tr aumi al c apo o al corpo del bambi no a l
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PAOLO CENDON
dischiudono innanzi al danneggiato: e la ricerca del chiamato a risarcire potrà far
capo, dunque , a l d olo e a lla colpa dell’autor e, ma a nche —se le circostanze lo
consentono— all’esistenz a di un sorvegliante, di un vicario, di un datore di lavoro,
oppure all’eser cizio di un’attività pericolosa 2, alla custodia di una cosa o di un
animale3, alla proprietà di un edificio o di un autoveicolo, e via di seguito 4.
3. Lesioni psichiche scompagnate da lesioni fisiche
Quando manchi l’estremo del damnum corpore corpori datum, ovvero una les io-
ne anche indiretta al sistema neuro cerebra le della vittima, la possibilità del ricorso
agli strumenti di responsabilità oggettiva verrà invece t endenzialmente a cad ere.
Resta aperta allora unicamente la strada dell’art. 2043 cod. civ., o delle norme che
ad ess o si conn ettono, c on l’one re per il d anneggi ato di di mostrar e che nel
comportamento del convenuto, o nel fattore causale a lui ascrivibile, si annidavano
elementi di colpevolezza5.
momento del parto, applica zioni radiologic he sco rrette, errori dell’anestesi sta, f atti i n
qualsiasi caso suscettibili di svolgere un ruolo nella determinaz ione della lesione organica
o de ll’handicap psichico d el nascituro ). In proposito, Jervis, G. A. [1959-1966], 1389 ss.;
Planques [1959 ], 1 06; Hi nsie e Cam pbell [1970], voce Ritard o ment ale, 656; Cameron e
Magaret [1962], 227 ss.; Stafford Clark [1962], 160; Towbin [1977], 472 ss.
2Anche al di fuori dell ’eventualità di un trauma fisico vero e proprio, la soluz ione potrà
restare in termini di stricti liability ogniqual volta appaia fuori questione il nesso di causalità
fra il disturbo mental e e l’atti vità pericolos a. V., ad esempi o, Tuttle v. Johns-Man ville
Products Corporation (Civ. No. 76-1503-1 , Bould er Cty. Dist. Ct. Colorado, 1979), in cui
sono stati c oncessi 11 0.000 do llari di risarciment o per i di sturbi menta li risent iti da un
lavoratore in seguito alla sopraggiunta paura di ammalarsi di cancro —paura giustificata
dal fatto di aver svolto le proprie prestazioni presso un’industria che utilizzava prodotti
cancerogeni (senza che di ciò i lavoratori stessi fossero stati preventivamente avvertiti).
Per il caso di soggetti rima sti vittime di scaric he el ettriche part icolarme nte fo rti —e
sopravvissuti, ma con conseguenze psichiche talora gravissime —C repet e Gobbato [1965],
192 ss. Con riguardo ai traumi da esplosion e, Ceccaldi e D urignon [1979], 546.
3V. anche Lindley v. Knowlton (1918) 179 Cal 298, 176 Psc. 440, in cui è stata affermata la
responsabilità del proprietario di uno scimpanzé per lo shock subito da una donn a che,
mentre era in casa con i suoi due bambini, aveva visto entrare improvvisamente nella stanza
la bestia e ingaggiato con la stessa una lotta, in cui era poi rimasta ferita. Le Corti americane
si sono spinte talvolta molto in là: in Christy Bros. Circus v. Tumage, 38 Ga App 581, 144 SE
680, si è ammessa la risarcibilità dello shock provato da una ragazzina al circo, allorché un
cavallo aveva defecato improvvisamente su di lei. Per un altro esempio Netusil v. Novak
(1931) 120 Neb 751, 235 NW 335 (shock riportato da una ragazza attaccata da un cane). Per
l’irresponsabilità, invece, Bosley v. Andrews (1958 393 Pa 161, A2d 26), con riferimento allo
shock subito da una «nonna» nel tentativo di sfuggire alla carica di un toro «trespasser»: v.
il costernato commento di Lambert [1961], 561, e ivi anche il richiamo agli strali di Seavey e
Prosser contro la pavida ispirazione delle corti della Pennsylvania.
Per quanto riguarda la responsabilità da cose in custodia —a proposito dei traumi psichici
conseguenti a violente deflagrazioni di recipienti metallici a contenuto gassoso— Z angani
e Durante [1973], 714.
4Per un’ipotesi in cui fu affermata la responsabilità di un’industria farmaceutica in relazione allo
shock subito da una ma dre —la quale aveva ingerito un farmaco dannoso prodotto da
quell’industria— nel momento in cui aveva scoperto di aver partorito un figlio deforme (deformità
dovuta proprio a quel prodotto), S. v. Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. (1969) 3 All ER 1412.
5Prop rio in que sti term ini risu lta impo stata d ai giudi ci —e riso lta nel se nso dell a
responsabilità, attraverso la consueta media zione di una risposta positiva al foreseeability
test— la questione legata al caso Dulieu v. White and Sons (1901) 2 KB 669, che costituisce

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