Il diritto alla salute nella Costituzione italiana: l'adempimento di una promessa difficile - Núm. Especial-2022, Enero 2022 - Revista de Estudios Constitucionales - Libros y Revistas - VLEX 905972310

Il diritto alla salute nella Costituzione italiana: l'adempimento di una promessa difficile

AutorCinzia Piciocchi
CargoProfessoressa associata di Diritto costituzionale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Trento. Correo electrónico: cinzia.piciocchi@unitn.it
Páginas396-419
E S TU DI O S CO N S T I T U CI O N A L E S
ISSN 0718-0195 · Número especial · 2021-2022 · pp. 396-419 · DOI: 10.4067/S0718-52002022000300394
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Il diritto alla salute nella Costituzione italiana:
l’adempimento di una promessa difficile
Health Rights in the Italian Constitution: Keeping a Promise
Cinzia PICIOCCHI
1
Resumen: Il diritto alla salute previsto all’art. 32 della Costituzione italiana del 1948 si compone
di diversi aspetti dal diritto alle prestazioni sanitarie, alla libertà delle scelte che riguardano
la propria salute coinvolgendo un numero crescente di ambiti c he vanno dal lavoro, alla
sicurezza alimentare, a lla tutela ambientale: è difficile trovare un ambito della società in cui la
salute non sia presente. Unico diritto ad essere espressamente definito come “fondamentale”
nella Costituzione, la salute è stata interpretata dalla Corte costituzionale attraverso alcune
tappe nodali, che ne ha nno definito il contenuto e l’efficacia. In particolare, si delineano
entrambe le dimensioni del diritto alla salute che, come recita l’art. 32, è «diritto dell’individuo
e interesse della collettività». Il contributo delinea l’evoluzione del diritto alla salute, a partire
dal dibattitto nell’Assemblea costituente, quindi attraverso l’analisi della giurisprudenza
costituzionale. In particolare, si considera l’effettività del diritto, sulla quale i e le costituenti
focalizzarono l’attenzione: una tematica importante che riemerge periodicamente.
Palabras clave: Diritto alla salute, Assemblea costituente italiana, Art. 32 Costituzione italiana,
Libertà di cura, Scelte di fine vita
Abstract: Art. 32 of the Italian Constitution (1948) provides for health rights, including both
healthcare rights and freedom of choice concerning health decisions. It involves many different
fields, ranging from health rights at workplace, to food safety, or environmental protection:
health affects almost every aspect of life. Health is the only right, which the Constitution
explicitly defines as being “ fundamental” and the constitutional Court’s case law has construed
it as a «right of the individual and as a collective interest», as said by article 32. This paper
analyses the evolution of the constitutional protection of health rights, taking as a starting point
the deba te of the constituent Assembly and considering the constitutional Courts’ decisio n. It
will focus on the effectiveness of this right: an issue, which constantly comes up.
1
Professoressa associata di Diritto costituzionale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Trento.
Correo electrónico: cinzia.piciocchi@unitn.it
Fecha de recepción: 2021-10-29; fecha de aprobación: 2021-11-17
IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: LADEMPIMENTO DI UNA PROMESSA DIFFICILE
ES TU DIO S CON ST ITU CI ON ALE S- CEC OC H
Número especial · 2021-2022 · pp. 396-419
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Keywords: Health rights, constituent Assembly, Art. 32 of the Constitution, Health freedom,
end of life decisions
1. Introduzione
Il diritto alla salute permea gli ambiti in cui si svolge la nostra vita: ne parliamo naturalmente
quando ci occupiamo di malattia e cure ma, al di là di questa dimensione scontata e basilare, è
difficile trovare un settore che non s’intersechi con questo diritto
2
. La sicurezza sul lavoro, nei
trasporti, nelle scuole, o il benessere di chi frequenta questi ambiti si legano alla salute; inclusa
la possibilità di poter fruire di tempo libero, da passare con i propri affetti, svolgendo attività
ricreative. La salubrità dell’ambiente che ci circonda e del cibo che mangiamo riguarda la salute
e l’elenco potrebbe continuare a lungo, specie se si adotti come punto di partenza la definizione
fornita dall’OMS che, notoriamente, fa riferimento ad «uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale» del quale l’a ssenza di malattia è solo un aspetto limitato
3
. Naturalmente, in
molti di questi ambiti rileva non solo il diritto interno, poiché la tutela della salute è prevista e
tutelata anche in a tti di natura internazionale, ratificati dallo Stato italiano, unitamente
all’appartenenza all’Unione e uropea che, in alcuni di questi settori (ad esempio l’ambiente) ha
competenza
4
.
Anche limitandosi a considerare la salute nella sola prospettiva del diritto costituzionale
italiano, l’argomento rimane vasto, come dimostrato dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale che, su questo tema, è copiosa.
In questo contributo, darò conto delle tappe principali dell’evoluzione del diritto alla salute,
a partire dai dibattiti in Assem blea costituente, seguendo poi l’interpretazione di que sto diritto
fondamentale, attraverso alcuni profili principali che contribuiscono a definirlo. In particolare,
saranno considerate alcune questioni paradigmatiche, che hanno evidenziato i principali “nodi
del diritto alla salute.
2
La bibliografia in tema di salute è sterminata e non può essere richiamata in modo esaustivo. A titolo meramente esemplificativo
ricorderemo le principali voci enciclopediche Montuschi (1976); Vincenzi (1976); Caravita (1990); Luciani (1991); Ferrara (1997);
D’arrigo, (2001); Balduzzi (2006); Mezzetti (2006), Simoncini, Longo (2006) oltre ad alcune ope re monografiche di carattere
generale sul diritto alla salute in Italia, ad es. Cocconi (1998), Morana (2021) ed i volumi del Trattato Biodiritto diretto da Rodotà-
Zatti.
3
La definizione è presa dalla Costituzione dell’OMS (adottata dall’International Health Conference di New York nel 1946 ed entrata
in vigore il 7 ap rile 1948), il cui preambolo afferma: «Health is a state of complete ph ysical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity» si può leggere all’indirizzo [Dispponibile en: https://bit.ly/3rLlVxV].
4
In argomento cfr. ad es. Tronconi (2016).

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