Intelligenza artificiale e giustizia predittiva
Autor | Elisa Macri |
Cargo del Autor | Università 'Mediterranea' di Reggio Calabria - Italia |
Páginas | 403-418 |
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IntellIgenza artIfIcIale e gIustIzIa predIttIva
InTellIgenza arTIfIcIale e gIusTIzIa PredITTIva
Elisa Macrì
(Università “Mediterranea” di Reggio Calabria - Italia)
1. InTroduzIone
Applicata a settori molto diversi della società, l’intelligenza articiale è,
più o meno consapevolmente, parte integrante del nostro agire quotidiano. E’
indubbio che il suo utilizzo abbia di molto migliorato la qualità delle prestazioni
di natura meccanizzata, dai trasporti, alla medicina all’intrattenimento,
apportando notevoli vantaggi in termini di efcienza e velocità. Il mito della
velocità che pervade la società odierna è proprio uno dei motivi che determina
il successo dei sistemi di intelligenza articiale e che ne incentiva la richiesta
proprio in quei settori in cui di più se ne avverte il bisogno, ad esempio il
settore giustizia.
L’esigenza più avvertita coincide con la velocizzazione dei processi, tale
da consentire la fruizione di una risposta giudiziaria, tanto più satisfattiva
quanto più temporalmente vicina alla formulazione della domanda, con
una consequenziale riduzione dei costi della giustizia, sia per lo Stato che
per il cittadino. Sotto questo prolo un aiuto potrebbe essere apportato
dalla “capacità predittiva” dei sistemi di intelligenza articiale. Vedremo
che questa prerogativa, spendibile all’interno degli studi legali per fornire
risposte più veloci ai clienti, non è in realtà esauriente, necessitando sempre e
comunque dell’intervento umano, quid pluris non sostituibile dalla macchina
che completa il cerchio dell’assistenza legale. Alla luce di questi presupposti
e con le dovute cautele, l’applicazione della giustizia predittiva all’interno
delle aule giudiziarie potrebbe sembrare una realtà molto vicina e non solo
immaginata, basti pensare all’Estonia (v. infra) in cui è già operativo il c.d.
giudice-robot. Tuttavia vi sono molti nodi che ancora necessitano di essere
sciolti. Alcuni di tipo strutturale, legati ad una cultura digitale comune a
tutti gli strati sociali che stenta a spiccare il volo. Altri connaturati ai principi
che informano l’ordinamento giuridico, che posti a presidio di determinati
interessi coniggono con il meccanismo e i risultati offerti dai sistemi di
intelligenza articiale.
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Elisa Macrì
2. Il PrIncIPIo della cerTezza del dIrITTo I nconTra glI algorITmI
2.1 la cErtEzza dEl diritto nEll’ordinaMEnto giuridico
Propedeutico al tema della giustizia predittiva è l’analisi di un principio
cardine degli ordinamenti giuridici positivi: la certezza del diritto.
Declinabile sotto diversi aspetti, le accezioni che maggiormente interessano
la richiamata locuzione attengono alla 1) prevedibilità dell’intervento di organi
con competenza giuridica decisionale o meramente esecutiva in relazione
ad una (a ciascuna) singola fattispecie concreta; 2) prevedibilità dell’esito di
un (di ciascun) eventuale intervento di un organo con competenza giuridica
decisionale, cioè prevedibilità della decisione giuridica; 3) sicurezza dei
rapporti giuridici, in virtù di una presumibile stabilità della regolamentazione,
o coherence tra normative susseguentesi nel tempo1 riconducibili tutte alla
prevedibilità delle conseguenze giuridiche di atti o fatti2.
Il fondamento della “prevedibilità” risiede nella oggettiva consequenzialità
degli esiti reali di una data azione concreta, il che è tanto più possibile in quanto
le conseguenze previste nella legge giuridica (similmente a quella naturale
sotto il prolo della necessaria causalità) si avvereranno infallibilmente3.
Va tuttavia osservato che, la certezza del diritto, dunque la possibilità per il
singolo di conoscere con sicurezza ciò che la legge detta facendo afdamento su
di essa, è una meta tendenziale, non sempre raggiungibile in concreto. Questo
in quanto la norma, anche quella apparentemente più chiara e più semplice,
è suscettibile di molteplici interpretazioni. Tale esigenza interpretativa, se da
un lato salva l’ordinamento dall’invecchiamento precoce delle norme, d’altra
parte reca la necessità di spostare il momento della certezza dalla formulazione
della norma alla sua interpretazione. La certezza è pertanto afdata all’opera
del giudice e non solo a quella del legislatore4.
Sotto il prolo dell’interpretazione il principio della certezza riverbera da
una serie di norme dell’ordinamento. L’art. 65 Ordinamento giudiziario (R.D.
30 gennaio 1941, n. 12) fra le principali funzioni attribuite alla Corte di Cas-
sazione, organo interpretativo per eccellenza, prevede sia assicurata “l’esatta
osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggetti-
vo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”, così rimarcando
l’oggettività del diritto, e dunque quella certezza che ne permette il controllo.
Più in generale i giudici, ex art. 101 Costituzione, “sono soggetti soltanto
alla legge”. Quest’ultima, a norma dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge
in generale (c.d. preleggi al codice civile), deve essere applicata secondo strin-
genti criteri interpretativi.
1 L. GIANFORMAGGIO, Voce, Certezza del diritto in Digesto delle discipline privatistiche, R.
SACCO, (a cura di), Torino, 2001.
2 Per la molteplicità di signicati, talvolta discordanti, della locuzione “certezza del diritto”,
si veda tra gli altri G. GOMETZ, Indici di certezza del diritto, in Dir. quest. pubb., 2012, p. 12.
3 L. MENGONI, F. MODUGNO e F. RIMOLI, Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi
giuridici, Torino, 2017, p. 168.
4 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, p. 7.
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