Capitolo Secondo. Il diritto all'anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini biologiche tra soluzioni bilanciatorie e mire espansionistiche - Parte Prima. Diritti della persona e “tecniche” artificiali - I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali - Libros y Revistas - VLEX 1027031357

Capitolo Secondo. Il diritto all'anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini biologiche tra soluzioni bilanciatorie e mire espansionistiche

AutorRemo Trezza
Páginas93-126
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I dIrIttI della persona tratecnIcheeI ntellIgenzeartIfIcIalI.
casI, questIonI, prospettIve
CApITOLO sECONDO
IL DIRITTO ALLANONImATO E IL DIR ITTO A CONOsCERE LE pROpRIE
ORIGINI BIOLOGIChE TRA s OLuZIONI BILANCIATORIE E m IRE
EspANsIONIsTIChE
1. puntO di partenza: principi cOstituziOnali e cOnvenziOnali
nella sentenza della cOrte eurOpea dei diritti dell’uOMO
del 25 setteMbre 2012 (gOdelli c. italia)
I diritti fondamentali dell’uomo ricevono una tutela multilivello1, non
solo nell’ottica di centralità della Carta Costituzionale e delle sue norme2,
ma anche nella visione panoramica delle disposizioni della Convenzione
Europea di salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (nel prosieguo
Convenzione EDU), nata in seno al Consiglio d’Europa nel 1950 e della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che, con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona nel 2009, ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati3.
In un ordinamento complesso4 come quello vigente, caratterizzato dalla
indiscussa supremazia delle norme costituzionali, queste non posso non
avere una posizione centrale. Da tale centralità è doveroso partire per
l’individuazione dei principi e dei valori sui quali costruire il sistema5.
1 Per una visione panoramica del concetto di “tutela multilevel” si rimanda a a. dI stasI,
Spazio europeo e diritti di giustizia, Il capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell’applicazione
giurisprudenziale, Padova 2014. Si rimanda, inoltre, a P. bIlancIa, e. de marco (a cura di),
La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Mila-
no, 2004; a. bultrInI, La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti umani in Europa, Torino,
2004; s. gam bIno, I diritti fondamentali dell’Unione europea fra Corte costituzionale e Corte di
giustizia: ambiti e limiti di una protezione multilevel, Milano, 2009; r. foglIa, Il diritto europeo
nel dialogo tra le Corti, Milano, 2013.
2 Vedi fra tutti gli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.
3 Sul punto si rimanda a a. dI stasI, Spazio europeo e diritti di giustizia, cit., pp. 45-109.
4 P. PerlIngIerI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario
delle fonti, Napoli, 2006, pp. 180-183.
5 P. PerlIngIerI, Il diritto civile, cit., p. 204.
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La costruzione del sistema, dunque, necessita di un doveroso accostamento
di principi e valori desumibili dalle disposizioni precettive della Carta
Costituzionale6.
La prospettiva che interessa, ora, al ne di evidenziare ed approfondire
il contenuto della sentenza-faro7 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
inerente la problematica del diritto all’anonimato e del diritto a conoscere le
proprie origini8, è individuare come il contenuto normativo dell’ordinamento
interno possa arricchirsi automaticamente, e non mediante il compimento
di atti di recezione interna, della tutela di valori e di interessi regolati da
normative transnazionali e sovranazionali9.
Il pensiero va, a questo punto, ai principi di diritto internazionale
generale riconosciuti dalla nazioni civili10 e alle normative comunitarie che
conformano l’ordinamento interno e lo rendono più ricco e complesso. Si
tratta di adeguamento diretto e costituzionalmente legittimo (art. 10, comma
1, cost.), che conferma la concezione unitaria e monistica dell’ordinamento
interno, tendente a realizzare forme di integrazione idonee ad introdurre nel
sistema valori innovativi che, se di derivazione internazionale, prevalgono
sulle norme ordinarie dell’ordinamento giuridico nazionale11.
Il nostro, quindi, è un monismo ordinamentale e non un dualismo
ordinamentale. Ciò viene ancora di più sottolineato dall’art. 117 cost., al cui
primo comma si fa riferimento al fatto che lo Stato e le Regioni, nel momento
in cui legiferano, debbano rispettare gli obblighi internazionali e i vincoli
comunitari12.
Se si facesse prevalere una concezione dualistica degli ordinamenti,
questa mal si concilierebbe con la prospettiva unitaria dell’ordinamento, che
ora la stessa Corte costituzionale ha nito con il riconoscere e, soprattutto,
con l’interpretazione dell’art. 134 cost., secondo la quale la Corte si riserva
6 P. PerlIngIerI, Il diritto civile, p. 205; vedi anche v. crIsafullI, Efcacia delle norme costituzio-
nali programmatiche, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1951, p. 356; u. natolI, Limiti
costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, I, Introduzione, Varese, 1955, rist.
1982, p. 23 ss.; P. PerlIngIerI, Appunti di “Teoria dell’interpretazione”, Camerino, 1970, p. 15
ss.
7 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 25 settembre 2012 – Ricorso n.
33783/09 – Godelli c. Italia, reperibile su www.ministerodigiustizia.it.
8 Per una visione sistematica del diritto di conoscere le proprie origini, si rimanda a m. g.
stanzIone, Identità del glio e diritto di conoscere le proprie origini, Torino, 2015.
9 P. PerlIngIerI, Il diritto civile, cit., p. 200.
10 L’art. 38 dello statuto della Corte internazionale di giustizia annovera tra le fonti interna-
zionali i “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, dopo gli accordi e le
convenzioni.
11 P. PerlIngIerI, Il diritto civile, cit., p. 200; vedi anche a. la Pergola, Costituzione e adattamen-
to dell’ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961, p. 296 ss.
12 L’articolo 117, co. 1, Cost. it., recita: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Re-
gioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”.
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casI, questIonI, prospettIve
di esprimere il controllo di legittimità dei regolamenti comunitari13, rectius
europei, quali atti aventi forza di legge nel territorio della Repubblica, e di
valutare come viziate di illegittimità le norme nazionali che violino i principi
fondamentali dell’ordinamento comunitario14.
Anche le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea (nel
prosieguo CGUE) e della Corte EDU arricchiscono il diritto interno, nella
misura in cui costituiscono fonti, seppur di terzo grado, assolutamente
vincolanti per gli stati membri e per i giudici degli stessi, i quali, il più delle
volte, vengono chiamati a risolvere dei conitti di interessi ancor prima dei
legislatori nazionali15.
La sentenza della Corte EDU del 25 settembre 2012 in tema di diritto a
conoscere le proprie origini, è emersa a seguito di ricorso (n. 33783/09)
presentato contro la Repubblica italiana con cui una cittadina di tale Stato,
la sig.ra Godelli ha adito la Corte il 16 giungo 2009 in virtù dell’art. 34 della
Convenzione EDU16.
La ricorrente lamentava che il segreto della sua nascita e la conseguente
impossibilità per lei di conoscere le sue origini costituivano una violazione
del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall’articolo 8
della Convenzione EDU17.
Prima di considerare la questione così come argomentata dalla Corte in
punto di diritto, è opportuno sintetizzare la problematica in punto di fatto, al
ne di avere una visione completa del quid iuris e, conseguentemente, poter
capire la logicità o l’illogicità delle valutazioni giuridiche dedotte. Non a caso,
si afferma che ex facto oritur ius, cioè dal fatto nasce il diritto.
Nel caso di specie, la ricorrente fu abbandonata dalla madre biologica
e dall’atto di nascita risultava che “una donna che non consente di essere
nominata ha partorito una bambina”. All’età di dieci anni, la ricorrente,
avendo appreso di non essere la glia biologica dei suoi genitori, domandò
loro di poter conoscere le sue origini, ma non ottenne alcuna risposta. In data
non precisata scoprì che una bambina che viveva nel suo stesso paese, nata
nel suo stesso giorno, era stata abbandonata ed in seguito era stata afliata
da un’altra famiglia. La ricorrente sospettava potesse trattarsi della sorella
gemella. I genitori adottivi delle due bambine impedirono i contatti fra loro
13 Si rimanda all’articolo di riferimento in tema di diritto derivato dell’Unione europea, os-
sia all’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
14 P. PerlIngIerI, cit., p. 202; vedi anche f. sorrentIno, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, I, Milano, 1970, p. 172.
15 Vedi, ad esempio, la procedura di rinvio pregiudiziale, prevista e disciplinata dall’articolo
267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
16 L’articolo 34 CEDU, rubricato “Ricorsi individuali”, stabilisce che: “La Corte può essere
investita di un ricorso da parte di una persona sica, un’organizzazione non governativa
o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una del-
le Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le
Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo
di tale diritto”.
17 Sul tema, si rimanda a m. g. stanzIone, Identità del glio, cit., pp. 64-69.

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