Justicia para vulpinos - Núm. 1-2018, Enero 2018 - Revista Nuevo Derecho - Libros y Revistas - VLEX 707565797

Justicia para vulpinos

AutorMarco Yago Muñoz Rossi
Páginas92-1
REVISTA DIGITAL
NUEVO DERECHO: CREARE SCIENTIA IN IUS.
DICIEMBRE,
JUSTICIA PARA VULPINOS
Análisis crítico y antítesis de la obra de Ronald Dworkin “Justice for Hedgehogs”
Autor: Muñoz Rossi, Marco Yago
1
RESUMEN:
Todo parte de un entretenimiento argumentativo con incidencia en el universo
del Derecho, esto es, la posibilidad de visualizar nuestro mundo de manera dual: por un lado, se
presentan aquellas personas que revisten una serie de cualidades que los asemejan a los animales
espinosos mencionados oportunamente (los buenos”, según Dworkin) y, por otro lado, aquellos que
deben reducirse a un espacio de menor reconocimiento por asimilarse a los cánidos (los “malos”, o
por lo menos, los “no tan buenos”). Se debe reconocer una cuestión: si bien dicha división no resulta
demasiado prudente, es por demás atractiva (por lo menos, en lo que respecta al campo de la
argumentación del tipo jurídica).
PALABRAS CLAVE:
Filosofía del Derecho – Argumentación Jurídica – Ronald Dworkin –
Iusnaturalismo - Moral –Verdad
INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo fue realizado con gran admiración y respeto al maestro Dworkin: el
hecho de que, en este caso, nos encontremos en veredas opuestas, no significa desconocer la
relevancia de su figura, como el gran pensador de Derecho contemporáneo que es, con una obra tan
prolífera y única que ha influenciado a tanta gente alrededor del globo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1
!Estudiante avanzado en Abogacía, Ayudante en el Seminario de Argumentación Jurídica de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata a cargo del Dr. Perez Hegi,!
REVISTA DIGITAL NUEVO DERECHO: CREARE SCIENTIA IN IUS
CLAUDIO AMATO - “OBSERVACIONES SOBRE LA CULPA IN CONTRAHENDO
!
!
22!
REVISTA DIGITAL NUEVO DERECHO: CREARE SCIENTIA IN IUS
CLAUDIO AMATO - “OBSERVACIONES SOBRE LA CULPA IN CONTRAHENDO
!
!
21!
II. CONCLUSIONI
Con il presente scritto si è inteso dar conto - di parte - del dibattito dottrinale attorno all’istituto della
responsabilità precontrattuale nell’ordinamento italiano. Se ne sono accennate le origini storiche.
Successivamente, stante il dato della prevalenza giurisprudenziale della prospettiva che inquadra tale forma di
responsabilità nell’ambito aquiliano, si è inteso dar conto delle diverse tesi e dei diversi argomenti in virtù dei
quali tale orientamento si è affermato.
Esaminando le diverse elaborazioni teoriche si è tentato, si spera in maniera decorosamente degna sul piano
argomentativo, e dando conto della bibliografia rilevante in argomento, di evidenziare le debolezze che, a
nostro modesto avviso, inficiavano le suddette costruzioni. Nella speranza che quanto da noi obbiettato possa
risultare, anche solo in parte, plausibili e convincenti, alla fine del lungo itinerario non resta che concludere
(brevemente) nei termini seguenti: la soluzione che ci appare come preferibile è quella di considerare la
fattispecie di responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c. c. quale ipotesi di responsabilità lato sensu contrattuale,
perché come questa, derivante dall’inadempimento (o violazione) di un’obbligazione preesistente, la cui fonte
è da rinvenirsi nella trattativa
117
, e il cui contenuto è dato dalla buona fede.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
117
Non ci sembra cogliere nel segno la critica di E. NAVARRETT A, L’ingiustizia del danno e i problemi di confine cit., p. 239,
secondo la quale non potrebbe ricondursi alla trattativa il sorgere del vi ncolo, dovendo necessariamente essere presente
un affidamento. Ma in tale visione del fenomeno emerge con evidenza l’ipoteca dell’opinione tradizionale che ravvisava
come unica ipotesi di responsabilità precontrattuale il recesso delle trattative. Ma recesso e affidamento non si co-
implicano, potendosi valutare un recesso legittimo pur in presenza di un affidamento. Da ciò può dedursi come accolta la
prospettiva volta a valorizzare a pieno la portata percettiva dell’art. 1337 c. c., estendendola ben oltre la rottura delle
trattative (R. SACC O, Trattativa cit., p. 1099 ss) tale assunto perde di consistenza. E così l’opinione che su di esso si fonda.
Per tale argomentazione si v. V. CUFFARO, Responsabilità precontrattuale cit., p. 1272.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR